Installazione, trasloco e smaltimento di Tralicci radio.
Installazione e accordo di antenne Radio per CB, HF,VHF, UHF e Radiotrasmittenti in genere
guarda le foto di alcuni lavori effettuati
Normative sulle installazioni in edifici condominiali di antenne radio e norme sulla sicurezza:
La normativa che riguarda le installazioni di antenne per ambito radioamatoriale (non CB), si differiscono da quelle televisive, nel solo punto che riguarda le certificazioni di conformità, che non sembrerebbe in tal caso obbligatoria per quel che riguarda l'antenna ma solo del suo sostegno (norma CEI 100-140 calcolo del momento massimo flettente) e dell'impianto di messa a terra di questo (norma CEI 81-10 e CEI 100-7)
E' comunque una legge interpretabile e per questo la maggioranza degli amministratori considera questo tipo di installazione alla pari di quella televisiva. Per le installazioni di tralicci e strutture importanti può venire richiesta addirittura una SCIA, anche se molti comuni non ritengono l'obbligo , dato che esistono anche diverse sentenze della cassazione e del TAR che appunto hanno sancito la non legittimità dei comuni e organi di controllo di tale richiesta. Tuttavia dal momento che si installa una qualsiasi struttura sopra un tetto, solaio, terrazzo o altro piano orizzontale, questo diventa parte della struttura di edificio e di conseguenza è necessario che si rispettino le norme edili relative alla tenuta statica strutturale. Difatti se il peso della struttura supera il peso di 200Kg/mq nei condomini di nuova costruzione e 150Kg/mq in quelli antecedenti alle ultime normative in materia (D.M del 14 gennaio 2008) è necessario che un ingegnere iscritto all'albo, fornisca i dati e modi di installazione al tecnico qualificato che effettuerà i lavori con eventuali rinforzi e ridistribuzione dei carichi. Quando si posa un plinto su un solaio/tetto è sempre necessario l'intervento di un tecnico abilitato e un ingegnere iscritto all'albo che certifichi i lavori, mentre se il plinto viene posato a terreno si necessita una dichiarazione inizio lavori.
La norma CEI 100-7 che riguarda la messa a terra dei sostegni di antenna e dei cavi di collegamento , sancisce che il tecnico abilitato deve valutare di caso in caso l'installazione del LPS (messa a terra a protezione da scariche atmosferiche). Mentre la normativa 81-10 si riferisce alla messa a terra di tutte le parti metalliche esposte a rischio di scariche atmosferiche.
Riguardo agli obblighi di sicurezza invece si rimanda alla legge 81/08 che regolamenta le procedure di sicurezza da attuare per lavorare in quota sui tetti e stabilisce dall'articolo 26 del D. lgs 81/2008 (obblighi di verifica della idoneità tecnica-professionale dell'impresa appaltatrice, di informazione, di collaborazione e cooperazione), da parte dell'amministratore e la sua responsabilità penale e civile come se fosse un datore di lavoro verso questi e qualsiasi persona che effettua un lavoro sul tetto o nelle parti comuni del condominio.
Per queste ragioni gli amministratori non permettono di effettuare lavori sui tetti in assenza della linea vita installata e certificata, nonchè della corretta formazione dei lavoratori che si prestano ad utilizzarla. Il decreto 81/08 stabilisce che i lavoratori e le persone che effettuano lavori in quota, altezza oltre 2mt e quindi anche sui tetti, debbano essere muniti di un attestato di partecipazione ad un corso tecnico teorico, rilasciato a seguito del superamento di un esame " corso di formazione all'utilizzo dei DPI di 3° categoria" e che risultino idonei alla visita medica effettuata da parte di un medico abilitato in medicina del lavoro .
Di fatto l'amministratore del condominio è legittimato a negare l'accesso al tetto a persone non autorizzate, non formate, non in perfetta salute e in assenza delle linee vita. Su questo punto però esiste una variabile che la maggioranza degli amministratori non considera, si tratta della norma ENI 795B, che regolarizza l'eventualità di effettuare lavori in quota temporanei (eccezionali), utilizzando dei dispositivi rimovibili certificati ENI795B da parte di un tecnico riconosciuto con qualifica di impiantista e munito della corretta formazione "DPI di 3° categoria".
Riguardo a questo aspetto, si allega la circolare ministeriale di riferimento: